di Gabriella Lax - Dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Cura Italia"), che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l'Inps, nel messaggio 1287 del 20 marzo scorso (disponibile qui sotto insieme all'allegato) fornisce una prima sintetica illustrazione circa le prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid.
Cassa integrazione ordinaria
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La domanda può essere presentata dalle imprese con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".
Alle imprese non serve fornire prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Nessuna relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
Le agevolazioni si concretizzano nel fatto che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile; del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Non serve che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Infine, le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla Cigo se rientrano tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
Assegno ordinario
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L'Inps chiarisce che per l'assegno ordinario, ossia la prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale, sono state introdotte alcune semplificazioni. Intanto non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; non si tiene conto del tetto contributivo aziendale. Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Inoltre i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Come si presenta, in questo caso, la domanda? Diversamente dalla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
La domanda va dal datore di lavoro solo online sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
Non andrà allegata documentazione probatoria. Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. Nel caso dei fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'Inps.
Per il pagamento, oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su Uniemens, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
Cassa integrazione in deroga
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La cassa integrazione in deroga è riconosciuta, dal decreto "Cura Italia", per un periodo non superiore a nove settimane; a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono invece esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. Sono esclusi i datori di lavoro domestico o quelli che possono accedere alla Cigo o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e , in ultimo , i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per quelli con fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Per la domanda: la prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B": il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193"; o la lista dei beneficiari.
Scarica pdf messaggio Inps n. 1287/2020Scarica pdf allegato messaggio Inps n. 1287/2020